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VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA - DPR 462/01
Sono prescritte dal Testo Unico sulla Sicurezza misure contro il rischio di folgorazione da contatti indiretti (ex artt. 86 e 296 del D.Lgs. 81/08) per tutti i lavoratori e le lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché per i soggetti ad essi equiparati.
Per i lavoratori autonomi e le imprese familiari, trova applicazione quanto previsto dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 81/08.
Ai sensi del Titolo III, art. 69, comma 1, per attrezzature di lavoro deve intendersi qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, incluso l’impianto elettrico di messa a terra.
Abilitazione dell'organismo ISI
L’organismo ISI è abilitato dagli organi dello Stato a erogare il servizio istituzionale di verifica degli impianti di messa a terra, in modo analogo a quanto svolto da:
- ASP
- ARPA
- INAIL (ex ISPESL)
Tale abilitazione è concessa in conformità a:
- Art. 4 del D.P.R. 462/01, relativo alle verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elettrici;
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, riguardante i requisiti per il funzionamento degli organismi di ispezione;
- D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza), che disciplina la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
